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Ius Digitale — #27 — Il consenso nell’era dei dark pattern

19/04/2026 18:33

Marco Maglio

Ius Digitale,

Ius Digitale — #27 — Il consenso nell’era dei dark pattern

Ius Digitale — #27 — Il consenso nell’era dei dark patternNel mondo digitale nel quale siamo immersi il consenso è ovunque. Un clic, una spunta, un “accetto”.

Nel mondo digitale nel quale siamo immersi il consenso è ovunque.

Un clic, una spunta, un “accetto”. Tutto sembra fondarsi su una scelta libera.

Ma quanto è davvero libera quella scelta?

Le interfacce non sono neutre. Colori, posizioni, percorsi guidati, opzioni nascoste o rese più difficili: il design orienta il comportamento. A volte lo facilita. Altre volte lo dirige. In alcuni casi, lo induce.

I cosiddetti dark pattern non sono errori di progettazione.

Sono strategie.

Spingono l’utente verso una decisione prevedibile: accettare, condividere, consentire. Rendono complesso ciò che dovrebbe essere semplice e immediato ciò che dovrebbe essere ponderato.

Il risultato è un consenso formalmente valido, ma sostanzialmente fragile.

Il diritto romano aveva già affrontato un problema simile, anche se in un contesto completamente diverso. Distingu eva tra errore scusabile ed errore colpevole. Non ogni errore comprometteva la validità di un atto. Ma quando l’errore era indotto, quando derivava da una rappresentazione distorta della realtà, la volontà non poteva dirsi pienamente libera.

L’error excusabilis riconosceva un punto essenziale:

non tutte le scelte sono davvero scelte.

Nel digitale questo principio diventa centrale.

Se l’utente è guidato verso una decisione attraverso meccanismi progettati per influenzarlo, il consenso perde la sua funzione originaria. Non è più espressione di una volontà informata, ma risultato di un percorso costruito.

In altre parole, l’errore non è più un incidente.

È parte del sistema.

Questo pone un problema giuridico preciso.

Il consenso non è un atto meramente formale. È il fondamento della liceità di molti trattamenti di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679. Ma perché sia valido deve essere libero, specifico, informato, inequivocabile.

Quando il design condiziona la scelta, questi requisiti rischiano di svuotarsi.

Non basta che l’utente clicchi.

Occorre chiedersi come è arrivato a quel clic.

Il diritto romano ci offre una chiave di lettura chiara: la volontà rilevante è quella non viziata. Dove l’errore è costruito, la volontà è simulata.

Per questo la sfida non è solo sanzionare i casi più evidenti di inganno.

È ripensare il rapporto tra interfaccia e libertà.

Un sistema è corretto non quando ottiene il consenso, ma quando lascia realmente scegliere.

Nel mondo digitale la forma può ingannare.

Il diritto, ieri come oggi, serve a guardare oltre la forma.

Perché un consenso costruito sull’inganno non è consenso.

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