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RACCOLTA FONDI: E' DAVVERO OBBLIGATORIO USARE IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI PER GLI ENTI NON PR


Gli enti senza fini di lucro devono usare il registro delle opposizioni nella loro attività di contatto verso donatori e potenziali donatori?

Il dubbio è amletico.

Molti enti non profit, nel rispondere alla domanda, adottano la decisione di procedere alla consultazione del registro per ragioni di prudenza. Non sapendo dare una risposta alla domanda, legittima, ci si muove in base del principio del "non si sa mai", quello che i latini esprimevano con la formula "melius abundare quam deficere". Forse non è obbligatorio però....."meglio dare una controllatina al registro che male non fa". Così fanno molti.

Insomma ... nel dubbio meglio un controllo in più che uno in meno.

Capisco.

Tuttavia la questione è rilevante ed è giuridica ed etica insieme (e non è scontato che i due punti di vista convergano e richiedano una valutazione congiunta).

La questione ha rilievo sul piano giuridico perchè bisogna stabilire se la consultazione del registro sia un obbligo cui adempiere senza ma e senza se. E questa è una tematica che riguarda l'interpretazione delle leggi. E' un classico tema da giurista.

Ma si pone, a ben vedere, anche una questione etica, conseguente, perchè se l'obbligo giurico non sussiste bisogna allora ricordare che la consultazione del registro delle opposizioni è onerosa.

Quindi scegliere di consultare il registro solo per una ragione prudenziale e non per obbligo di legge comporta che una parte dei fondi raccolti per ragioni di solidarietà sociale sarebbero sottratti al loro utilizzo naturale (il perseguimento dei fini per i quali gli enti hanno raccolto quei denari) per essere utilizzato per un adempimento che la legge non impone.

Quindi la scelta, che a questo punto sarebbe prudenziale e non imposta dalla legge ma solo dalla paura di sanzioni o dalla comodità di evitare discussioni e approfondimenti, comporterebbe di dover rinunciare a destinare alle azioni di solidarietà i fondi spesi per consultare il registro delle opposizioni (che non è precisamente a buon mercato).

Vediamo come stanno le cose, quindi, senza accontentarci di prassi prudenziali ma cercando di andare a esaminare la sostanza dei fatti giuridici, mossi anche da questa esigenza, per così dire, etica, per evitare sprechi di risorse, diciamo così.

La normativa sul trattamento dei dati personali vigente in Italia (art 130 comma 3 bis del Dlgs 196/2003) prevede che il trattamento dei dati mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali, in un registro pubblico delle opposizioni.

E' stato a questo fine istituito il Registro Pubblico delle Opposizioni – regolato dal con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – che è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la

posta cartaceo.

Il registro è peraltro stato oggetto di una riforma a seguito della Legge n. 5/2018 che ha stabilito che possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per

via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni tutti gli interessati che

vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante

operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'indicazione della normativa è chiara nel senso di prevedere che l'utilizzo del registro

riguarda l'uso di dati per specifiche finalità che riguardano

• l' invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,

• il compimento di ricerche di mercato

• la comunicazione commerciale

In questo contesto l'attività finalizzata alla comunicazione istituzionale di enti che perseguono

fini di solidarietà sociale, senza fini di profitto e che sollecitano la raccolta di fondi per finanziare i servizi offerti nell'ambito delle proprie azioni statutarie non rientra in nessuna di

queste specifiche finalità.

A tale proposito si precisa che il materiale pubblicitario cui fa riferimento la normativa non

va equiparato ai messaggi che vengono inviati dai soggetti che svolgono azioni senza fini di

lucro per promuovere la propria attività. Per pubblicità la normativa intende "qualsiasi forma

di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,

industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni

mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento

di diritti ed obblighi su di essi".

Questa è infatti la definizione di " pubblicità" che fornisce la normativa (a cominciare dal

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 sulla Pubblicità ingannevole). Va quindi inteso che la pubblicità sia strettamente collegata all'esercizio di un'attività commerciale, industriale,

artigianale o professionale e non rientri nello svolgimento delle attività non lucrative.

Questo elemento normativo porta ad escludere che il registro delle opposizioni possa essere

utilizzato per opporsi all'invio di materiale e messaggi inviati da enti senza fini di lucro per

promuovere le loro attività al fine di raccogliere fondi.

Peraltro va considerato che il registro delle opposizioni è uno strumento che permette

agevolmente l'esercizio del diritto di opposizione previsto dalla normativa sul trattamento dei

dati personali. Tale diritto è previsto e regolato dall'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 che

prevede che" l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano".

La normativa collega tale diritto di opposizione alle ipotesi di trattamento che si basano

sull'esistenza di un interesse pubblico (ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera e del regolamento

UE 2016/679) o un interesse legittimo (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f del Regolamento

UE 2016/679). Inoltre nell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 è precisato che "qualora i

dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali

finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing

diretto. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati

personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità."

Dalla lettura di questo articolo si può intendere che il diritto di opposizione sia strettamente

collegato da un lato a basi giuridiche specifiche diverse dal consenso dell'interessato (l'interesse pubblico e il legittimo interesse) dall'altro faccia riferimento alla finalità di

marketing che riguarda in modo evidente la promozione e vendita di prodotti e servizi

nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere le attività stesse.

Siamo quindi anche in questo caso fuori dall'ambito applicativo delle attività tipiche de settore no profit, che è caratterizzato dal fatto di promuovere non certo la vendita di servizi (secondo le logiche proprie del marketing) ma il sostegno a tali servizi mediante azioni di solidarietà che consistono principalmente in donazioni di denaro.

Tutte queste considerazioni portano a concludere che il Registro delle opposizioni non sia

uno strumento configurato dal legislatore per impedire l'invio di messaggi che informano sulle attività di enti senza fini di lucro e che gli interessati per evitare l'utilizzo dei loro dati per l'invio di tali messaggi debbano rivolgersi direttamente al titolare del trattamento che utilizza quei dati.

Quindi chi vuole consultare il registro delle opposizioni prima di usare i dati raccolti per effettuare campagne di fund raising lo può fare, ma dovrebbe essere consapevole del fatto che l'uso non è imposto dalla legge ma dalla prudenza, nel migliore dei casi. Nel peggiore dalla ricerca di una scelta di comodo. E le comodità, si sa, si pagano.

Visto che stiamo parlando di soldi destinati alla raccolta fondi, direi che bisognerebbe pensare bene a cosa si sta facendo prima di spenderli. Sprecarli sarebbe poco etico.

Diritto ed Etica in questo caso indicano la medesima direzione, e non è scontato che ciò accada.

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